Indice
- Riferimenti Storici
- Titolo primo: principi fondamentali, personalità giuridica, sede e stemma
- Titolo secondo: patrimonio fondiario
- Titolo terzo: garanzie di partecipazione-lista degli utenti
- Titolo quarto: sistema elettorale-organi dell’ente
- Articolo 9 – Ineleggibilità/Incompatibilità degli amministratori
- Articolo 10 – Organi dell’Ente
- Articolo 11 – Assemblea degli utenti (Corpo elettorale)
- Articolo 12 – Compiti dell’Assemblea
- Articolo 13 – Il Consiglio di gestione. Elezione e Competenze.
- Articolo 14 – Luogo delle riunioni del Consiglio
- Articolo 15- Il Presidente dell’Ente: elezione e competenze
- Art. 16 – Cessazione dalla carica di Presidente
- Titolo quinto: norme di autocontrollo interno
- Statuto documento PDF
Riferimenti Storici
L’origine dei terreni sui quali gravitano diritti di uso civico risale, in genere, al periodo feudale e quindi ad un’epoca successiva alla caduta dell’Impero Romano; sono diritti che il feudatario concedeva, prevalentemente, a popolazioni che vivevano in aree svantaggiate, per lo più collinari o montane e consistevano nel diritto di sfruttamento delle risorse del territorio come far legna o erba, portare animali al pascolo, raccogliere i frutti del sottobosco, utilizzare le acque, cavar pietre, ecc. In zona apuana si ritiene che le proprietà collettive, utilizzate quindi come proprietà indivise, risalgano alla presenza dei Liguri Apuani e che il sistema sia sopravvissuto anche in epoca romana essendo un sistema particolarmente vantaggioso in aree montane.
Le proprietà collettive, dette anche demanio civico, sono costituite da terre dalle quali gli aventi diritto hanno la possibilità di trarre tutti i beni e le utilità che i territori stessi possono offrire. Tali proprietà, e le risorse che ne derivano, non appartengono al singolo cittadino ma, in modo indiviso, alla collettività la quale, per legittima consuetudine, ne determina le modalità d’uso e ne fissa le regole di utilizzo. Tali diritti si sono tramandati fino ai giorni nostri e li troviamo su terre distribuite in diverse parti d’Italia e d’Europa. Per il territorio di Seravezza il diritto di Uso Civico, oltre che provato nella sua esistenza, risulta anche confermato con Sentenza n. 39 dell’08/07/2020 Commissario degli Usi Civici per il Lazio, Umbria e Toscana. Tale sentenza riconosceva come proprietà dei frazionisti un’area molto vasta, attualmente stimata tra i 500 e i 700 ettari. Il diritto a costituire enti di diritto privato per la gestione dei Domini collettivi è confermato dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 152/2024 che sottolinea come nel rispetto della Legge 168/2017 i Comuni possano gestire i beni collettivi solo ove manchino enti esponenziali di natura privatistica.
Titolo primo: principi fondamentali, personalità giuridica, sede e stemma
Articolo 1 – Denominazione e natura giuridica
Il presente Dominio Collettivo riconosciuto come ordinamento giuridico primario delle comunità originaria della montagna di Seravezza a norma dell’art. 1 della Legge 20 Novembre 2017 n. 168 assume la denominazione di “Dominio Collettivo delle Comunità montane del Comune di Seravezza” e si intende formato dai titolari di diritti reali nei territori delle frazioni di Riomagno, Azzano, Fabiano, Giustagnana, Minazzana, Basati con Colletto di Ruosina, Cerreta S. Antonio. Allegato “D” Repertorio n. 2615 Raccolta n. 1992In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce il Dominio Collettivo, come ordinamento giuridico primario delle comunità originaria degli abitanti titolari:
- soggetto alla Costituzione;
- dotato di capacità di autonormazione, sia per l’amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata e discrezionale;
- dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;
- caratterizzato dall’esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, che l’Ente amministra ed ha in proprietà pubblica o collettiva.
Al Dominio Collettivo delle Comunità della montagna di Seravezza, ai sensi dell’art. 1 comma 1 n. 2 della L.168/2017 é riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria, cosi come sancito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 152/2024.
L’Ente di diritto privato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 1 della L.168/2017 in combinato disposto con l’art. 9 ¢.2 della Costituzione della Repubblica italiana, tutela il paesaggio quale strumento primario per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, componente stabile del sistema ambiente, base territoriale di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale. Struttura eco paesaggistica del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale, fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio della collettività di Seravezza avente diritto.
Articolo 2 – Sede dell’Ente
Il Dominio Collettivo delle frazioni montane del Comune di Seravezza: Riomagno, Azzano, Fabiano, Giustagnana, Minazzana, Basati, Cerreta S. Antonio, ha la propria sede legale nel territorio del Comune di Seravezza, frazione Giustagnana, Via Lorenzoni n. 133 ma che può essere cambiata a seconda di quanto verrà stabilito con apposita deliberazione consiliare.
Il sito web del Dominio Collettivo delle frazioni montane del Comune di Seravezza: Riomagno, Azzano, Fabiano, Giustagnana, Minazzana, Basati con Colletto di Ruosina, Cerreta S. Antonio è il seguente: dominiocollettivoseravezza.it.
Articolo 3 – Stemma dell’Ente
Lo stemma dell’Ente è rappresentato da una cappella con a tergo la montagna denominata Altissimo.
Titolo secondo: patrimonio fondiario
Articolo 4 – Patrimonio dell’Ente
Il patrimonio dell’Ente è costituito da:
- l’antico originario accertato, iscritto nel catasto del Comune di Seravezza (fogli di mappa catastali, 8/p-14-16-17 e 19 ed annotato nei registri dell’Ente. 1l regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
- le proprietà fondiarie ed immobili urbani e rustici accatastati a nome del Dominio Collettivo ed iscritti nei registri dell’Ente. Tali beni sono inusucapibili e inalienabili e sono patrimonio con valore intergenerazionale. L’Ente amministra nell’interesse della collettività titolare, la proprietà collettiva,
- nell’esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l’Ente assicura conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti, della produzione, della salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, garantendo l’intangibilità delle risorse non rinnovabili e l’utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari. Il regime giuridico dei beni resta quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
- I beni portano il vincolo paesaggistico giusta l’art. 142, c.1 lettera h) del Codice dei Beni Culturali ed del paesaggio. L’ordinamento giuridico garantisce l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.
Titolo terzo: garanzie di partecipazione-lista degli utenti
Articolo 5 – La Comunità degli Abitanti
Sono titolari dei diritti collettivi di godimento, esercitati collettivamente o individualmente, tutti i titolari di diritti reali all’interno delle frazioni montane del Comune di Seravezza per le frazioni di cui sopra.
Articolo 6 – Lista degli utenti con diritto al voto (Corpo Elettorale)
La lista degli utenti (corpo elettorale) è formata da tutti coloro che, una volta raggiunta la maggiore età, risultino residenti nelle citate frazioni montane del Comune di Seravezza ovvero titolari di diritti reali all’interno di detti territori. La lista aggiornata è depositata presso l’ente ed è visibile in qualsiasi periodo dell’anno conformemente a quanto disporrà lo specifico regolamento sulla trasparenza. La lista è soggetta a revisione annuale ovvero, in via straordinaria, sei mesi prima della data fissata per le elezioni di rinnovo delle cariche amministrative.
Articolo 7 – Iscrizione degli utenti-elettori
In qualunque periodo dell’anno possono presentare domanda per essere iscritti nella lista elettorale degli utenti del Dominio Collettivo di Seravezza a) I cittadini naturali delle frazioni del Comune di Seravezza di cui all’Art.1; b) I residenti di dette frazioni del Comune di Seravezza; c) coloro che abbiano contratto matrimonio o siano conviventi con cittadini utenti e siano residenti stabili nelle dette frazioni del Comune di Seravezza; d) i titolari di diritti reali nel territorio di dette frazioni; e) i figli di cittadini utenti che abbiano compiuto 18 anni di età sei mesi prima della data indicata per le elezioni. Non possono essere iscritti nella lista degli utenti, e se iscritti decadono, coloro che sono stati dichiarati colpevoli di indebito maneggio di danaro dell’ente con sentenza di 1° grado.
Articolo 8 – Cancellazione dalla lista degli utenti
La cancellazione dalla lista degli Utenti ha luogo:
- Per mancato rispetto dello Statuto;
- Per tenere comportamenti e/o assumere iniziative gravi che dileggino l’ente e/o i suoi amministratori;
- Per danneggiamento del patrimonio dell’ente o per l’uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari.
La cancellazione dalla lista degli utenti potrà avvenire in qualsiasi periodo dell’anno con deliberazione del Consiglio di gestione, previo accertamento dei motivi che hanno dato luogo al procedimento di cancellazione. L’interessato dovrà essere informato dell’inizio del procedimento di cancellazione con contestazione dei motivi della stessa. Entro 10 giorni dalla predetta notifica l’interessato può presentare le sue osservazioni al Presidente dei Probiviri che, nei successivi 10 giorni dovrà convocare il Collegio e decidere in merito. Sulla decisione del Collegio potrà essere sottoposta all’esame dell’Assemblea che dovrà decidere entro 10 giorni. Contro la decisione dell’Assemblea l’interessato può ricorrere all’Autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica della deliberazione stessa, a norma dell’art. 24 C.C.
Titolo quarto: sistema elettorale-organi dell’ente
Articolo 9 – Ineleggibilità/Incompatibilità degli amministratori
Non possono essere eletti amministratori dell’ente e se eletti decadono:
- Il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l’amministrazione dell’ente;
- Il Sindaco, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari del Comune ove ha sede istituzionale l’ente nonché di quello in cui si trovano i beni dell’ente;
- Il Presidente, gli Amministratori i dirigenti e funzionari della Regione Toscana; d- Gli amministratori, i dirigenti e funzionari della Città Metropolitana di Lucca;
- I Componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale e provinciale e territoriale;
- Il Comandante della Stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell’ente, ovvero in quello ove I’ente ha la propria sede istituzionale;
- Il Prefetto e il vice Prefetto della Provincia di Lucca;
- Il Segretario del Comune in cui ha sede istituzionale I’ente. Tale funzionario è incompatibile anche con l’incarico di Direttore amministrativo dell’Ente.
Articolo 10 – Organi dell’Ente
Gli organi dell’Ente sono:
- I’Assemblea con diritto al voto. (Corpo elettorale)
- il Consiglio di gestione.
- il Presidente.
- il Collegio dei Probiviri.
Articolo 11 – Assemblea degli utenti (Corpo elettorale)
L’Assemblea degli utenti o Corpo elettorale (in prosieguo Assemblea) è composta da tutti gli associati. L’Assemblea è convocata dal Consiglio con propria deliberazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte all’anno.
L’Avviso di convocazione dell’Assemblea, con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante manifesti da affiggersi nelle vie e piazze principali frazioni montane del Comune di Seravezza ed anche mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente.
Le riunioni dell’Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% degli iscritti nelle liste elettorali. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un’ora dopo l’orario previsto per la prima convocazione, l’Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero degli utenti presenti. Nel caso di adozione di delibere particolarmente importanti quali quelle attinenti questioni circa la sdemanializzazione dei terreni, conciliazione con Henraux è necessaria la presenza, quale quorum costitutivo, del 60% (sessanta per cento) degli aventi diritto. Lo stesso quorum è previsto per la soppressione modifica della presente clausola.
L’iscrizione nelle liste elettorali dell’Assemblea avviene a semplice domanda. Per cittadini naturali si intendono anche i nati fuori dal Comune di Seravezza i cui genitori, all’atto della detta nascita, siano stati residenti nelle frazioni montane del comune di Seravezza. Possono altresì presentare domanda di iscrizione nella lista degli utenti i residenti nel Comune di Seravezza, ovvero i coniugi o conviventi di tali cittadini che siano residenti nelle frazioni del Comune di Seravezza.
La cancellazione dalla lista degli utenti avviene previa semplice comunicazione scritta da parte dell’interessato o disposta dall’ente quando si verifichino le condizioni di cui sopra
Articolo 12 – Compiti dell’Assemblea
- È titolare di capacità di autonormazione, giusta l’art. 1 c.1 lettera “b” della L.168/2017.
- E’ titolare delle competenze attribuite all’ente dall’art. 3 c.1 lettera “b” ai fini dell’attuazione dei punti 1,2,3 e 4 della L.97/1994, nei termini ed in conformità della L. 168/2017 art. 3 comma 7.
- Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall’art. 3 c.1 lettera “b” della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L.168/2017.
- Elegge il Consiglio di Amministrazione.
- Elegge il Collegio dei Probiviri, scegliendoli tra gli utenti che abbiano almeno 3 (tre) anni di residenza nelle frazioni montane del Comune di Seravezza.
- Approva lo Statuto, le sue modifiche.
- Delibera sulle richieste di mutamento di destinazione d’uso dei terreni con le maggioranze qualificate di cui sopra.
- Approva i regolamenti:
- per l’amministrazione del patrimonio;
- per l’esercizio degli usi collettivi di godimento dei beni della comunità;
- per la contabilità;
- per le penalità in cui incorrono gli utenti per contravvenzioni alle disposizioni regolamentari e ogni altra disposizione rispondente ai fini cui intende l’Ente.
Articolo 13 – Il Consiglio di gestione. Elezione e Competenze.
Il Consiglio di gestione è composto da almeno tre consiglieri fino ad un massimo quindici compreso il presidente e viene eletto tra gli iscritti al Dominio Collettivo delle Comunità montane del Comune di Seravezza e residenti di cui all’art. 6 con sistema di voto proporzionale a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
Ogni elettore potrà esprimere fino 5 preferenze scrivendo nome e cognome di ciascuno dei prescelti sull’apposita scheda, ovvero il numero corrispondente allo stesso prescelto risultante nell’ordine di iscrizione nella lista degli elettori aventi diritto al voto.
Risulteranno eletti i primi dodici membri che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Ai fini dell’elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Probiviri, il Presidente con proprio decreto convoca I’Assemblea per un giorno festivo, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e ne dà notizia mediante avviso pubblico. Il Consiglio di gestione nominato, ad esclusione di quello dei consiglieri fondatori, resta in carica 5 anni ed esercita tutte le funzioni non di competenza dell’Assemblea necessarie per la corretta gestione dell’ente, del patrimonio e dei diritti della Comunità degli utenti delle frazioni montane del Comune di Seravezza a norma del presente Statuto e dei Regolamenti di gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticate dalla Comunità.
Dopo la convocazione delle elezioni il Consiglio resta comunque in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti, limitandosi all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione.
Entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello della scadenza della consiliatura, il Consiglio, convoca l’Assemblea che deve tenersi nel successivo mese di gennaio per stabilire la data delle elezioni del nuovo Consiglio di gestione e del Collegio dei Probiviri da svolgersi entro i successivi sei mesi.
Il Consigliere che all’esito delle elezioni avrà ottenuto il maggior numero di voti individuali, (Consigliere anziano) entro dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio di gestione per eleggere eventualmente il nuovo Presidente.
In caso di dimissioni di uno qualsiasi dei consiglieri, il Consiglio nei successivi 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse al protocollo dell’ente provvederà alla surroga con il primo dei non eletti risultante dalla graduatoria finale nel verbale delle elezioni. In particolare, il Consiglio di gestione compie tutti gli atti necessari per:
- La redazione ed approvazione dei programmi annuali di gestione, per l’attuazione degli stessi e per I’esecuzione di tutte le opere strutturali ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del territorio, relativi servizi ed attività degli utenti;
- Stabilisce i criteri per la costituzione di forme associative degli utenti, relativi compiti ed attività di partecipazione per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture e servizi
- Cura gli adempimenti ed i compiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. 1. 97/1994, in combinato dispositivo con l’art. 3 della legge 168/2017.
- Convoca I’Assemblea degli aventi diritto e nomina i componenti il Seggio elettorale;
- Delibera sulle affrancazioni dei canoni enfiteutici, sulle alienazioni di terreno a norma dell’art.39 del R.D.n.332/1928, sull’accensione di prestiti, e su tutte le questioni che riguardano la gestione e sull’amministrazione ordinaria dell’ente.
Articolo 14 – Luogo delle riunioni del Consiglio
Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, nella sede istituzionale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero da almeno 2 consiglieri di amministrazione che ne abbiano fatto richiesta scritta.
La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione puo essere fatta mediante posta elettronica, con preavviso di almeno 12 ore.
Il Consiglio di gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
Il Consiglio di gestione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dall’amministratore anziano o, in subordine dal più anziano di età.
Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o per delega. Le deliberazioni del Consiglio di gestione, dell’Assemblea e del Collegio dei Probiviri, sono immediatamente eseguibili e verranno pubblicate sul sito dell’ente e affisse nelle bacheche delle frazioni montane del Comune di Seravezza.
Per ragioni di trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, di ogni deliberazione approvata dal Consiglio di gestione e dall’Assemblea verrà data notizia sul sito web dell’ente, ovvero ospitate sul sito web di altro soggetto ospitante, pubblico o privato e/o associazione disponibile a fornire tale servizio. In questo caso l’utenza deve essere informata dell’indirizzo web del predetto soggetto ospitante. Le deliberazioni dell’ente possono essere impugnate d’innanzi al Tribunale competente per territorio nei termini previsti dal Codice Civile (Art. 23 C.C.).
Articolo 15- Il Presidente dell’Ente: elezione e competenze
Il Presidente dell’ente, qualora non sia più in carica colui nominato al momento della costituzione, viene eletto dal Consiglio di gestione entro 10 giorni dall’avvenuta elezione del nuovo Consiglio. In caso di morte, decadenza o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente che, entro 10 giorni dall’evento, deve convocare il Consiglio per I’elezione del nuovo Presidente. In caso di inerzia, nei successivi ulteriori 10 giorni, il Consiglio viene autoconvocato con la richiesta di almeno due consiglieri. Trascorso inutilmente anche il predetto termine, il Consiglio è sciolto.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri in questo caso, nei successivi 10 giorni, deve convocare 1I’Assemblea per lo svolgimento di nuove elezioni che si dovranno svolgere entro i successivi 30 giorni.
Il Presidente rappresenta I’Ente nei rapporti esterni con gli enti pubblici e/o privati, con altre amministrazioni dei domini collettivi, con le organizzazioni portanti interessi diffusi, presiede il Consiglio, sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Ente e alla corretta esecuzione degli atti.
Art. 16 – Cessazione dalla carica di Presidente
Il Presidente cessa dalla carica per:
- Dimissioni volontarie;
- Per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di gestione;
- Per trasferimento della residenza in altro comune;
- Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dal precedente art. 10.
Titolo quinto: norme di autocontrollo interno
Articolo 17- Il Collegio dei Probiviri
Ai fini di quanto disposto dall’art. 3 comma 1 n.2 della L.31-gennaio 1994 n.97 ed al fine di fissare norme di autocontrollo interno, I’Ente si dota del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio, composto da tre membri, viene eletto dall’Assemblea-Corpo elettorale con sistema proporzionale, con scheda di diverso colore, nella stessa giornata in cui viene eletto il Consiglio di Amministrazione. Ogni elettore potrà esprimere tre preferenze e risulteranno eletti i tre che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Entro 10 giorni dalla data di proclamazione degli eletti al Collegio dei Probiviri colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti, convocherà gli altri due eletti per eleggere il Presidente. Sarà eletto Presidente il componente che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Dell’esito della votazione ne varrà data notizia al nuovo Presidente dell’Ente nei successivi 10 giorni.
I Probiviri (o Probi viri) sono “Uomini Onesti” che, per particolare autorità morale, sono investiti di poteri giudicanti e arbitrali sull’andamento dell’Ente, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea nella stessa giornata tornata elettorale in cui si elegge il Consiglio di gestione. Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni consecutivi, può candidarsi all’elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti.
Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per 3 anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del Consiglio di gestione. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti il Consiglio e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea degli Utenti.
Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di Amministrazione che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. Non si può essere eletti alla carica di Probiviri quando sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al precedente art. 10 del presente statuto.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
I componenti del Consiglio di gestione possono nominare esperti in materia amministrativa e/o giuridica (ragioniere, avvocato, commercialista, …) possibilmente esperto di diritti di uso civico, per la gestione del patrimonio dell’ente.
Tali componenti interpretano ed eseguono le decisioni del Consiglio di gestione e dell’Assemblea, opera le opportune scelte amministrative, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione: il tutto sotto la direzione e la vigilanza dello stesso Consiglio di gestione e partecipano alle riunioni dell’ Assemblea, del Consiglio di gestione e del Collegio dei Probiviri firmandone i relativi verbali.
Firmato: Maurizio Santini – Ida Scalercio Notaio – segue impronta del sigillo.
Io sottoscritta Ida Scalercio Notaio in Roma, certifico ai sensi dell’art. 22 del C.A.D. e dell’art. 68-ter della LN, che la presente copia su supporto informatico è conforme all’originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Roma, 20 gennaio 2025